Disposizioni tecnico-rgolamentari per gli sport di squadra sulla dotazione
e l’impiego da parte di società sportivedi defibrillatori semiautomatici esterni (DECRETO BALDUZZI)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
D.L. 26 LUGLIO 2017
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Art. 1.
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
- L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semi-automatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:
- a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
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A far data dal 1 luglio 2017 per qualsiasi Attività sportiva a squadre organizzata dal CSI o da una società ad esso affiliata (quindi anche per le Società Sportive Dilettantistiche) è fatto obbligo alla SOCIETÀ OSPITANTE o PRIMA NOMINATA di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
- Defibrillatore SemiAutomatico Esterno (DAE) funzionante
- Personale debitamente formato all’utilizzo del predetto dispositivo
Le Disposizioni tecnico-rgolamentari disposte dal CSI a livello nazionale sono le seguenti:
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PUNTO 1. La società sportiva ospitante o prima nominata L’obbligo delle società sportive non è quello di detenere necessariamente un defibrillatore, ma è quello di sincerarsi prima dell’inizio della attività, che l’impianto sportivo utilizzato, sia dotato di un defibrillatore funzionante, pena l’impossibilità di svolgere le attività. Va da sé che la società che non ottemperi a tali obblighi, risponderà direttamente in persona del legale rappresentante in carica pro tempore sotto un profilo di responsabilità sia civile che penale. N.B. Il defibrillatore e il personale formato al suo utilizzo è richiesto SOLO per le “gare”, non per gli allenamenti. Le disposizioni del Decreto non si applicano a:
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PUNTO 2. Il personale debitamente formato Per essere formati all’utilizzo del DAE occorre partecipare ad un corso di BLS-D (Basic Life Support Defibrillation); ovvero Rianimazione cardiopolmonare con Defibrillatore. CORSI:
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PUNTO 3. Ruoli e funzioni
ARBITRO
Qualora verificasse l’indisponibilità del DAE sospenderà l’incontro chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di sicurezza. Se ciò fosse impossibile, sospenderà definitivamente l’incontro, riportando l’accaduto nel referto. ADDETTO DAE Possono essere indicati in distinta, in qualità di addetti DAE: allenatore, giocatore, dirigente, esterno alla società di casa, non tesserato CSI. N.B. Nel caso in cui allenatore/giocatore/dirigente, indicati in distinta come addetti DAE, fossero espulsi possono rimanere in campo per continuare il loro servizio di addetti DAE. Ma nel caso in cui l’eventuale comportamento non risultasse idoneo per lo svolgimento della gara, l’arbitro può decidere per l’allontanamento dal terreno di gioco chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di sicurezza. Un allenatore/giocatore/dirigente squalificato può comunque essere inserito in distinta come addetto al DAE. SOCIETÀ SPORTIVA OSPITANTE O PRIMA NOMINATA La responsabilità del DAE e del personale per l’uso dello stesso ricade sempre sulla società di casa o prima nominata in calendario. Anche se ha preso accordi con il gestore dell’impianto per la gestione e manutenzione del defibrillatore e la fornitura del personale addetto al suo utilizzo.
Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente (ovvero quella di casa o prima nominata in calendario), commineranno: - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; - un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale |
FONTI:
- Decreto Balduzzi - testo originale Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana
- Estratto normativa Sport in Regola
- FAQ - Centro Sportivo Italiano Nazionale
- Circolare Coni - 4 luglio 2017



